Art.1 L'Associazione Club Atlantico di Bologna é costituita come ente non commerciale di tipo associativo culturale, senza fini di lucro, con sede in Bologna.
Art.2 L'Associazione aderisce all'A.T.A. (Associazione Trattato Atlantico), costituita all'Aja il 18 giugno 1954, ed al C.I.A. (Comitato Italiano Atlantico), con sede in Roma, Piazza Firenze n. 27.
Art.3 II Club Atlantico di Bologna é costituito al fine di promuovere iniziative locali. in assonanza con gli scopi dell'A.T.A e del C.I.A., in base agli indirizzi stabiliti dai propri organi sociali.
Art.4 Il Club Atlantico di Bologna, nell'aderire ai principi fissati dallo Statuto della Organizzazione delle Nazioni Unite (San Francisco 26 giugno 1945), dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. (San Francisco 10 dicembre 1948), dal Trattato Nord Atlantico (Washington 4 aprile 1949), dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, dagli Organismi istituzionali della CEE (Roma, 25 marzo 1957) e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, si propone di contribuire allo sviluppo delle pacifiche e amichevoli relazioni internazionali tra gli Stati, i Popoli e gli individui, di divulgare i principi fondamentali del Trattato dell'Atlantico settentrionale, di rafforzare i principi di democrazia, libertà individuali e predominio del diritto, di rinsaldare i vincoli culturali e reali tra i cittadini e di estendere la conoscenza delle finalità e delle istituzioni della NATO, comprese quelle non militari, di promuovere un'attenta informazione e partecipazione agli interessi sociali, economici e culturali nazionali e dei Paesi aderenti nonché a favorire tutte le iniziative tendenti all'unita europea.
Art.5 II patrimonio dell'Associazione é costituito da beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, dalle quote di iscrizione versate annualmente dai soci, dai contributi volontari dei soci, dai contributi e dalle liberalità volontarie e da proventi diversi. Tutte le disponibilità finanziarie dell'Associazione vengono comunque destinate al finanziamento delle finalità sociali, detratte le spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione. É quindi stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art.6 La durata dell'Associazione e stabilita fino al 31 Dicembre 2008, salvo rinnovo automatico per uguale periodo ventennale. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, secondo le norme di legge e il deliberato dell'Assemblea.
Art.7 L'Associazione e costituita da tre categorie di soci:
- - soci fondatori
- - soci ordinari
- - soci onorari
Art.8 Il Club Atlantico di Bologna associa tutti i cittadini che, indipendentemente dai propri convincimenti filosofici, religiosi o politici, ne condividano gli scopi. I soci eleggono gli organi sociali secondo le norme del presente Statuto, hanno diritto di effettuare il controllo contabile sui bilanci dell'Associazione. I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, nella misura dell'importo fissato dal Consiglio Direttivo, non oltre il 1° trimestre dell'anno sociale.
I soci sono tenuti alla divulgazione dei principi e delle idee del Club Atlantico nelle sedi opportune e secondo le direttive indicate dal C.I.A.
Il comportamento dei soci deve essere improntato a carattere di probità, mutualità e rispetto delle leggi della Repubblica.
Art.9 Soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo.
Art.10 Si diventa soci ordinari mediante presentazione da parte di due soci. La domanda di adesione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
Art.11 Si diventa soci onorari su designazione del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell'Assemblea.
Art.12 Tutti i soci, ammessi da almeno tre mesi dalla data di convocazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali costituiscono l'Assemblea. Essa ha il compito di eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo. I soci che costituiscono l'Assemblea hanno inoltre diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Art.13 L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'Art.21 del Codice Civile, in prima od in seconda convocazione, anche nello stesso giorno. Ciascun socio ha diritto ad un singolo voto secondo il principio del secondo comma dell'Art.2532 Codice Civile e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe. La convocazione avviene per iscritto, con forma libera, con cinque giorni di anticipo.
Art.14 II Consiglio Direttivo e costituito da:
- un Presidente;
- uno o più Vice Presidenti;
- un Tesoriere;
- un Segretario;
- uno o più Consiglieri (uno ogni 10 soci).
Art.15 Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, con tutte le più ampie facoltà per deliberare tutti gli atti comunque necessari o utili per il raggiungimento dei fini sociali.
Art.16 II Consiglio Direttivo elegge i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario e l'Incaricato del ricevimento.
Al Segretario e demandato l'incarico di verbalizzare gli atti relativi alla vita del Club, e di collaborare col Presidente nell'attività gestionale dell'Associazione.
Al Tesoriere é affidata la compilazione del rendiconto annuale economico e finanziario secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. II rendiconto annuale economico e finanziario deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'Associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e controllo dell'intera gestione.
L'Incaricato del ricevimento dovrà curare l'organizzazione delle manifestazioni secondo le direttive del Presidente.
II Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno cinque volte all'anno e resta in carica due anni.
Art.17 La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, o in caso di conflitto di interessi, al primo Vice Presidente ed in sua assenza al secondo.
Art.18 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno.
Art.19 Il presente Statuto può essere modificato soltanto con una deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata a maggioranza qualificata di almeno 2/3 sulla base della presenza di almeno il 50% dei soci.
Art.20 Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.